Art. 2.

      1. I CR regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasporto della salma presso il CR nelle ore immediatamente successive al decesso, in modo che il prelievo del cervello possa essere effettuato entro le prime dodici ore.
      2. I CR conservano i cervelli nelle condizioni più idonee alla loro ottimale conservazione nel tempo, istituendo un'apposita banca del cervello.
      3. Dopo il prelievo del cervello, il corpo del paziente è trasportato nel luogo del decesso, a cura dei CR.

 

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